Sentenza n. 161 del 1969
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SENTENZA N. 161

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1378, recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, promossi con due ordinanze rispettivamente emesse il 26 aprile 1968 ed il 21 febbraio 1969 dal tribunale di Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Tilotta Giuseppe e la ditta Conigliaro e Ghilardi e tra Lo Forti Rosario e la ditta predetta, iscritte al n. 121 del registro ordinanze 1968 ed al n. 181 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968 e n. 152 del 18 giugno 1969.

Visto l'atto di costituzione degli eredi del Tilotta;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice relatore Angelo De Marco.

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto di citazione in data 20 settembre 1967 Giuseppe Tilotta conveniva davanti al tribunale di Palermo la ditta Conigliaro e Ghilardi, esercente la produzione di cemento, per il pagamento di compenso per lavoro straordinario e di altre somme, che assumeva dovutegli in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso fra le parti.

Il tribunale adito, con ordinanza 26 aprile 1968, rilevato:

che nessuna delle due parti aveva recepito la contrattazione relativa ai lavoratori addetti all'industria del cemento;

che, pertanto, alla controversia dovevano essere applicati o, secondo la tesi dell'attore, il contratto collettivo nazionale del 24 ottobre 1958 per gli "intermedi", o, secondo la tesi della ditta convenuta, il contratto collettivo nazionale per gli impiegati dell'11 dicembre 1958, entrambi cogenti in forza del decreto presidenziale 2 ottobre 1960, n. 1378, ed emanati entrambi in esecuzione della legge-delega 14 luglio 1959, n. 741;

che sia l'art. 50 del contratto collettivo per gli intermedi, sia l'art. 44 del contratto collettivo per gli impiegati, sopra richiamati, dispongono che le controversie tra prestatori e datori di lavoro debbono essere sottoposte alle rispettive associazioni sindacali ed, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria alle competenti associazioni sindacali centrali;

tanto rilevato e ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto presidenziale 2 ottobre 1960, n. 1378, nella parte in cui rende obbligatorio il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli "intermedi" e dell'art. 44 del contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati delle industrie cementifere, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'articolo 76 della Costituzione (eccesso di delega) sollevava d'ufficio tale questione e per l'effetto rimetteva gli atti a questa Corte, sospendendo il procedimento in corso.

La rilevanza viene motivata col rilievo che, in caso di legittimità della norma denunziata, la domanda giudiziale dovrebbe essere dichiarata improponibile.

La non manifesta infondatezza viene motivata con il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 56 del 1965, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto nazionale collettivo di lavoro 24 luglio 1959 per gli edili, ravvisando una perfetta identità di situazione col caso in contestazione.

Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, il giudizio viene ora alla cognizione della Corte.

Si sono costituiti gli eredi dell'attore Giuseppe Tilotta, nel frattempo deceduto, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 30 luglio 1968, chiede che la sollevata questione venga dichiarata fondata, riproducendo le considerazioni contenute nell'ordinanza di. rinvio.

Con altra ordinanza in data 21 febbraio 1969, lo stesso tribunale di Palermo, nel corso del giudizio promosso da Rosario Lo Forti contro la medesima ditta Conigliaro e Ghilardi, in relazione a richieste pecuniarie relative a rapporto impiegatizio, ha sollevata, con identica motivazione, analoga questione di legittimità costituzionale, limitatamente, peraltro, all'art. 44 del contratto nazionale collettivo 11 dicembre 1958 per gli impiegati dell'industria cementizia.

Nel giudizio così instaurato, che viene pure oggi alla cognizione della Corte, non vi é stata costituzione di parti.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due giudizi, coma sopra promossi, vanno riuniti, avendo per oggetto la medesima questione, quella cioè della validità erga omnes delle clausole di contratti collettivi che impongano il previo tentativo di conciliazione, sollevata, nella specie, in ordine all'articolo unico del D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1378 - emanato in forza della delega contenuta nell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 - con il quale é stato conferito valore di legge alle norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, contenute nel contratto collettivo 24 ottobre 1958.

2. - La questione é stata più volte esaminata da questa Corte, in relazione a contratti collettivi riguardanti altre categorie di lavoratori ed é stata risolta (sentenze n. 129 del 1963; n. 45 e n. 56 del 1966; n. 9 del 1967; n. 12 del 1969) nel senso della illegittimità costituzionale di tali clausole: ciò in base alla considerazione che la delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge n. 741 del 1959, per la emanazione di norme aventi forza di legge alle clausole dei contratti collettivi, stipulati anteriormente alla legge stessa, trova un preciso limite nel fine di assicurare minimi di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria; fine dal quale esorbita, con conseguente eccesso della delega, ogni estensione a clausole che abbiano per oggetto la predisposizione di procedimenti e modalità, rivestenti carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta.

In conformità con la richiamata costante giurisprudenza analoga pronunzia di incostituzionalità deve adottarsi in ordine alle disposizioni denunziate dal Tribunale di Palermo con le ordinanze di cui in epigrafe.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1960, n. 1378, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione, preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli intermedi e dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati, dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1969.